Decreto Ministeriale n. 4
Roma, 17 gennaio 2004
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le
commissioni d'esame. Anno scolastico
2003/2004.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59"; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425,
recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale č stato
emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre
1997 n. 425; Visto il D.M. 17 gennaio 2004, n. 3,
con il quale sono state indicate le materie oggetto della
seconda prova scritta; Vista la legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4
della citata legge n. 425/1997, prevedendo:
- la composizione delle commissioni di esame con gli
insegnanti delle classi interessate e con il solo Presidente
esterno, relativamente alle scuole statali e paritarie;
- la composizione delle commissioni di esame con
commissari interni designati dal consiglio di classe in
numero pari a quello dei commissari esterni, individuati tra
i docenti delle classi terminali delle scuole statali e
paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente
riconosciute o pareggiate siano state preventivamente
abbinate; - la determinazione del numero dei componenti
delle commissioni di esame, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'Istruzione, Universitā e
Ricerca; - la nomina, da parte del Dirigente Regionale
competente, del Presidente delle commissioni, tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori per ogni sede di esame; Visto il
decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104, recante le
modalitā e i termini per l'affidamento delle materie oggetto
degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalitā di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, con riguardo alle
parti compatibili con le modifiche previste dal comma 7
dell'art. 22 della citata legge n. 448; Ritenuto che
la determinazione del numero dei componenti delle commissioni
di esame deve rispondere all'esigenza, in conformitā di quanto
previsto dall'art.1 del citato D.P.R. n. 323 del 23/7/1998, di
assicurare un'ampia verifica della preparazione dei candidati
in relazione ai programmi d'insegnamento;
DECRETA
Art. 1 Numero dei componenti
delle commissioni esaminatrici e relative
designazioni 1. Il numero di commissari,
per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento e
sperimentali, č quello indicato nell'allegata
tabella, che fa parte integrante del presente
decreto. Nel caso in cui la specifica organizzazione delle
cattedre non consenta la costituzione di commissioni con il
numero di commissari previsto, rimane giustificata, per causa
di forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari
immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto
medesimo.
2. I commissari sono i docenti delle
materie oggetto di esame della classe del candidato, designati
dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare la
presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della
seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre
materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per
quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere.
Art.2 Composizione delle
commissioni nelle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate 1. Le classi terminali delle
scuole legalmente riconosciute e pareggiate sono abbinate, a
cura dei Dirigenti regionali, agli istituti statali o
paritari, di norma, di corrispondente indirizzo, o, nel caso
non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad
istituti di indirizzo diverso. Il dirigente scolastico
dell'istituto statale o paritario provvede all'abbinamento
delle suddette classi a classi funzionanti nell'istituto
medesimo.
2. Le commissioni relative alle classi
delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, costituite
nel rispetto del numero fissato nella tabella di cui
all'art.1, sono composte per il 50 per cento da docenti delle
classi medesime, designati dai competenti consigli di classe
e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla
classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe
legalmente riconosciuta o pareggiata č stata
abbinata.
3. Nel caso di abbinamento tra classi
del medesimo indirizzo, il consiglio della classe legalmente
riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei
commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame giā
individuate nella commissione della classe statale o paritaria
di abbinamento. Nella designazione deve comunque essere
assicurata la presenza del docente della materia oggetto della
seconda prova scritta, indicata nella tabella allegata al D.M.
con il quale sono state indicate le materie oggetto della
seconda prova scritta;
4. Nel caso di
abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia
possibile procedere secondo le indicazioni di cui al comma 3,
il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata
designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle
materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di
inclusione del docente della materia oggetto della seconda
prova scritta, di cui al precedente comma; il restante 50 per
cento č designato dal dirigente della scuola statale o
paritaria di abbinamento, con riferimento alle materie
dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o
pareggiata e con l'obbligo di garantire la presenza del
docente della materia oggetto della prima prova scritta. Tale
designazione tiene conto del seguente ordine di
precedenza:
a) docenti della classe statale o
paritaria; b) docenti dell'istituto; c) docenti inclusi
in graduatoria d'istituto; d) docenti inclusi nelle
graduatorie provinciali.
Il presente decreto sarā
inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO LETIZIA MORATTI
Tabella allegata: Corsi ordinari e progetti assistiti
2004 Corsi sperimentali 2004
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